Art. 3.
(Contributi per la distribuzione cinematografica).

      1. A favore delle imprese che distribuiscono film di interesse culturale nazionale, come definiti all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, è concesso dalla Direzione generale per il cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali, un contributo pari al 30 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film è stato proiettato, secondo gli accertamenti effettuati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).
      2. A favore delle imprese di distribuzione che dispongono la programmazione dei film dei propri listini nelle sale monoschermo di rilevante interesse culturale di cui all'articolo 4, comma 3, è concesso dalla direzione generale per il cinema-Ministero per i beni e le attività culturali un contributo pari al 30 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film è stato proiettato, come risultante dagli accertamenti effettuati dalla SIAE.
      3. Le somme destinate all'erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono individuate nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, di seguito denominato «Fondo unico per lo spettacolo», con riferimento alla parte di tale Fondo destinata alle attività cinematografiche.